Il dichiarante può presentarsi all'ufficio Stato civile - nascita e cittadinanza o all’ufficio Municipalità e compilare la dichiarazione.
Il nome da imporre al nuovo nato deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.
Per quanto riguarda il cognome:
- il figlio nato da genitori coniugati o non coniugati (di cui almeno uno è italiano) assume il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato. Gli stessi genitori inoltre possono decidere, sempre in accordo, di attribuire il cognome di uno solo di loro due: solo il cognome paterno ma anche solo il cognome materno. La scelta condivisa dunque può essere tra: doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti; solo cognome paterno; solo cognome materno.
- In caso di figlio nato da genitori stranieri, per l’attribuzione del cognome si deve osservare la normativa del paese di appartenenza. Se dovessero presentarsi delle difficoltà si ricorre all’applicazione del diritto italiano.